Municipality of Verona
Di seguito i servizi che SO.LO.RI gestisce per il Comune di Verona
Gestione
- TARES. TARI – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Vai alla sezione
Riscossione volontaria
- TARES. TARI – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
- Sanzioni Amministrative di competenza Comunale – Vai alla sezione
Riscossione coattiva
- Violazioni ICI – Violazioni Imposta comunale sugli immobili;
- CIMP – Canone sulle iniziative pubblicitarie;
- COSAP – Canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche;
- TIA-TARES-TARI – Smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- Verbali CdS – Verbali del Codice della Strada;
- Violazione Regolamenti – Verbali per la violazione ai regolamenti comunali;
Tramite ingiunzione fiscale ai sensi dell’art. 2 R.D. 14/4/1910 n. 639 e s.m.i. con maggiorazione delle relative spese. In caso di mancato pagamento dell’ingiunzione vengono attivate le procedure esecutive previste dall’art. 4 punto 2 sexies D.L. 24/9/2002 n. 209 convertito con Legge 22/11/2002 n. 265:
- Fermo di beni mobili registrati e, in caso di ulteriore mancato pagamento, pignoramento e vendita del bene pignorato;
- Pignoramento presso terzi (pignoramento del V° dello stipendio, di fitti o pigioni, di crediti ecc..);
- Iscrizione di ipoteca sui beni immobili e, nel caso di ulteriore mancato pagamento, si procede alla vendita del bene ipotecato.
Con l’avvio delle procedure esecutive il debito originario viene aumentato degli interessi di mora e dei costi sostenuti per l’attivazione delle procedure stesse.
TA.RI. Comune di Verona
Il servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti (TARI) per il comune di Verona viene svolto da Solori Spa.
Riferimenti normativi
Come si compone
- una quota fissa destinata a finanziare i costi fissi ed indivisibili del servizio e viene determinata tenendo conto della superficie dei locali occupati;
- una quota variabile destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta,trasporto,trattamento,smaltimento ecc.) e viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e della superficie occupata per le utenze non domestiche.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque occupi o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sul territorio comunale. A tale proposito si ricorda che esiste vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree scoperte operative. I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare entro il 30 giugno dell’anno successivo l’inizio e le variazioni relative all’occupazione.
Quando e come pagare
NUM. RATA | SCADENZA |
---|---|
1 | 06/09/2024 |
2 | 06/11/2024 |
3 | 06/12/2024 |
RATA UNICA | 06/09/2024 |
- Modulo F24 e senza alcuna spesa di commissione
- PagoPA, attraverso il sito Solori, il Portale del Contribuente, AppIO, Banca, Posta, Ricevitorie e presso tutti gli esercizi commerciali abilitati.
- Domiciliazione bancaria, collegandosi al Portale del Contribuente ed accedendo con le credenziali SPID (per le utenze non domestiche tramite le credenziali ottenute con la registrazione al portale).
Entrando nella sezione “TARI – Utenze Domestiche (o TARI utenze non domestiche)” si aprirà una finestra nella quale scegliere domiciliazione bancaria e compilare il codice IBAN del conto corrente del’intestatario dell’utenza e, successivamente, confermare i dati.
Locali ed aree escluse dalla tassa
Sono interamente esclusi dal calcolo delle superfici:
- Locali con tutti gli allacciamenti alle utenze luce acqua e gas chiusi e di fatto non utilizzati.
Per le utenze domestiche:
- Locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri.
- Locali ed aree scoperte adibite ad impianti tecnologici (termoelettrici, elettrici, idraulici ecc.).
- Locali e aree scoperte ove si svolge esclusivamente attività sportiva e limitatamente alla superficie destinata a tale uso (vasca piscina, sala attrezzi ecc.).
- Le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo.
- Aree scoperte pertinenziali o accessorie di civile abitazione (es. balconi, terrazze).
- Parti comuni di edifici condominiali fatto salvo l’uso esclusivo.
- Area a verde.
Per le utenze non domestiche:
- Centrali termiche e locali destinati ad impianti tecnologici (cabine elettriche, silos, elettrici, idraulici ecc.);
- Le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, ecc.;
- i locali della Chiesa Cattolica e di altre confessioni religiose, riconosciute dallo Stato, adibiti al culto pubblico, comprese le superfici destinate ad uso diverso da quelle del culto in senso stretto qualora vengano utilizzate in via esclusiva e continuativa per attività di catechesi in quanto non produttivi di rifiuti in misura apprezzabile in rapporto alla loro estensione;
- Le aree adibite in via esclusiva alla manovra e transito dei veicoli;
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (es:parcheggio clienti, parcheggio dipendenti ecc.)
- Locali privi delle principali utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energiaelettrica) e di fatto non occupati;
- Le celle frigorifere con atmosfera interna modificata che non permette in alcun modo la presenza umana e da quelle del ciclo del freddo (surgelazione);
- i locali di altezza pari od inferiore a 160 centimetri;
- le aree impraticabili intercluse da stabile recinzione e non presidiate;
- le aree scoperte adibite a verde;
- le aree scoperte destinate all’esercizio dell’agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- per gli impianti di carburante: le aree su cui insiste l’impianto di lavaggio degli automezzi e le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio.
- Locali ed aree comprese nelle aree cimiteriali
Vi sono inoltre varie riduzioni per particolari situazioni per le quali si rimanda ad una lettura del regolamento comunale (residenti estero, uso stagionale o limitato, iscritti aire, compostaggio, pannolini lavabili, sociali ecc.)
Come e quando dichiarare l’inizio di occupazione, variazioni o cessazione
I soggetti tenuti al pagamento della TARI devono dichiarare entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa o dalla data di variazione o dalla data di cessata detenzione mediante la compilazione di appositi moduli o a mezzo procedura online messi a disposizione dal soggetto affidatario della gestione, accertamento e riscossione della tassa rifiuti TARI (Solori).
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazione dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. La dichiarazione di variazione e/o di cessazione va presentata entro 90 giorni solari dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
La dichiarazione può essere presentata preferibilmente attraverso il portale del contribuente direttamente da questo LINK.
In alternativa è possibile presentare la documentazione direttamente agli uffici di Solori in Vicolo Volto Cittadella 4 (su appuntamento), spedizione postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di decesso del titolare dell’utenza, l’erede che continui ad occupare i locali già assoggettati al pagamento della TA.RI ha il solo obbligo di comunicare il subentro presentando agli uffici di Solori il Mod 2 UD compilato nelle Sezioni nr. 1 (Cambio intestazione utenza) e nr. 2 (Variazione Nucleo abitativo).
Cessata occupazione dei locali
Sanzioni e interessi
MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE | MISURA DELLA SANZIONE |
---|---|
Omesso, parziale o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione | 30% |
Omessa dichiarazione di inizio o di variazione | 100% del tributo con un minimo di € 50 |
Infedele dichiarazione | 50% del tributo con un minimo di € 50 |
Mancata, incompleta o infedele risposta al questionario entro 60 giorni | € 500 |
Riduzioni sanzioni omessa e infedele dichiarazione per adesione dell’avviso di accertamento
MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE | MISURA DELLA SANZIONE |
---|---|
Omessa dichiarazione: pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento | 33,33% (1/3 del 100%) |
Infedele dichiarazione: pagamento effettuato entro i 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento | 33,33% (1/3 del 100%) |
Mancata, infedele o incompleta risposta al questionario entro i 60 giorni dalla notifica dello stesso | 33,33% (1/3 del 100%) |
Riduzione della sanzione per la presentazione tardiva della dichiarazione ed effettuata spontaneamente dal contribuente (Art.13, Comma 1, Lett.B e Lett.C, del D.leg.vo 472/97) entro i seguenti termini e in assenza di notifica dell’avviso di accertamento da parte dell’ufficio
MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE | MISURA DELLA SANZIONE |
---|---|
Presentazione della dichiarazione in ritardo entro 90 giorni dalla data di scadenza | 10,00% (1/10 del 100%) |
Correzione dell'infedeltà entro 90 giorni di scadenza | 5,00% (1/10 del 50%) |
Presentazione della dichiarazione entro 1 anno dalla data di scadenza | 12,50% (1/8 del 100%) |
Correzione dell'errore entro 1 anno dalla data di scadenza | 6,25% (1/8 del 50%) |
Riduzione sanzioni per omesso versamento, ravvedimento operoso (Art.13 comma 1 del D.leg.vo 471/97 e Art.13 comma 1, lett.a, lett.a-bis e lett.b): Si applica solamente quando l’utente spontaneamente effettua il versamento tardivamente ed entro i seguenti termini
MOTIVAZIONE DELLA SANZIONE | MISURA DELLA SANZIONE |
---|---|
Versamenti effettuati con un ritardo non superiore ai 15 giorni (Art.13 comma 1 del D.leg.vo 471/93) | 0,20% per ciascun giorno di ritardo (1/15 di 3%) |
Versamenti con un ritardo dal 16 giorno fino al 30 giorno (Art.13 comma 1 lett.a del D.leg.vo 472/97 e Art.13 Regolamento Entrate) | 3,00% (1/10 di 30%) |
Versamenti con ritardo entro 90 giorni dalla scadenza (Art.13 D.leg.vo 472/97 comma 1 lett. a-bis) | 3,33% (1/9 del 30%) |
Versamenti entro un anno dalla data di scadenza | 3,75% (1/8 del 30%) |
Sanzioni CDS Comune di Verona
Riscossione volontaria
Gli sportelli dedicati alle informazioni per Sanzioni elevate dalla Polizia Locale di Verona sono in:
Stradone S. Fermo 20 – 37121 Verona (mappa)
Aperti da: Lunedì al Sabato dalle ore 9 alle ore 13 – escluso i festivi
Secondo le disposizioni del DPCM del 26 aprile 2020, da lunedì 4 maggio 2020 l’eventuale accesso agli uffici sarà consentito nel rispetto delle misure di prevenzione previste.
N. Verde: 800 517 001
Indirizzo email: [email protected]
Presso gli sportelli di Stradone S. Fermo 20 i cittadini potranno:
- Richiedere informazioni sui verbali compresa la documentazione fotografica;
- Esibire la prova dei pagamenti nel caso di eventuali contestazioni;
- Richiedere accesso agli atti;
- Depositare le richieste di rimborso da inoltrare al Comando;
- Richiedere la rateazione del verbale ai sensi dell’art. 202 Bis da inoltrare al Comando.
Rimangono di competenza del Comando, Via del Pontiere n. 32:
- La presentazione della dichiarazione di decurtazione punti;
- La presentazione dei ricorsi al Prefetto;
- Informazioni sui fermi e sequestri e richiedere la rateazione del verbale ai sensi dell’art. 202 Bis;
- L’esibizione dei documenti richiesti dalle Forze dell’ordine.
Riscossione coattiva
Gli sportelli dedicati alle informazioni per Ingiunzioni di pagamento/ Preavviso di Fermo/Intimazione di Pagamento sono in:
Vicolo Volto Cittadella 4 – 37121 Verona (mappa)
Aperti da: Lunedì al Venerdì dalle ore 07.45 alle ore 12.45 e nelle giornate del Martedì e del Giovedì anche dalle ore 14.25 alle 16.00 – escluso i festivi.
N. Tel: 045 9236700
Indirizzo pec: [email protected]
Presso gli sportelli di Vicolo Volto Cittadella 4 i cittadini potranno:
- Richiedere Informazioni sulla notifica dell’Ingiunzione;
- Richiedere la rateazione dell’Ingiunzione di Pagamento/Preavviso di Fermo/Intimazione di Pagamento;
- Richiedere la revoca del fermo amministrativo.
Per ulteriori informazioni sulla rateazione del debito clicca qui.
Ultimo aggiornamento: Wednesday 11 September 2024
Quanto sono chiare le informazioni in questa pagina?
Clicca su una stella per valutare questa pagina