In questa sezione vengono pubblicati i dati relativi ai Dirigenti dell’Ente, come indicato dall’art. 14. comma 1-bis e 1-ter del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e ss.mm.ii. riportato di seguito:

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:a. L’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;b. Il curriculum;c. I compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;d. I dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;e. Gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;f. Le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.1-ter. Ciascun dirigente comunica all’amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L’amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l’ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

*Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 12 aprile 2017 è stata disposta la sospensione dell’obbligo di pubblicazione, limitatamente alle indicazioni relative all’art. 14, co. 1 lett. c) ed f) del D.lgs 33/2013, per tutti i dirigenti pubblici, che era stato introdotto con il Decreto legislativo n. 97/2016.

**Con Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 marzo 2018 è stata disposta la sospensione dell’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 14, co. 1 ter del D.lgs 33/2013, ultimo periodo (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica).

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